Art. 4.
(Centri regionali).

      1. L'Istituto è dotato di una rete nazionale territoriale, costituita da centri regionali che perseguono, nel proprio ambito di competenza, le finalità della presente legge. L'Istituto, tramite apposite convenzioni, conferisce la qualifica di centro regionale a centri e istituti già esistenti, impegnati nel lavoro scientifico sui temi della pace.
      2. Tutte le deliberazioni relative al riconoscimento e alla costituzione di centri regionali sono assunte insindacabilmente dal consiglio direttivo dell'Istituto.
      3. I centri regionali:

          a) svolgono attività locali, in conformità alla programmazione generale dell'Istituto e alle linee guida elaborate dai suoi organi;

          b) partecipano, attraverso loro delegati, ai tavoli di lavoro promossi dall'Istituto;

 

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          c) ricevono finanziamenti diretti da parte delle regioni di appartenenza;

          d) possono partecipare ai programmi di ricerca dell'Istituto.

      4. I centri regionali sono individuati, per il primo biennio dalla data di istituzione dell'Istituto, in numero non superiore a cinque, in base alla valutazione dell'attività già svolta sui temi della pace.
      5. Gli oneri relativi alla costituzione e all'attività dei centri regionali sono posti interamente a carico delle regioni competenti per territorio.